Inizio attivitÀ di vendita per mezzo di apparecchi automatici

Modalità

La vendita di prodotti al dettaglio , nonché di alimenti e bevande per mezzo di apparecchi automatici, quando non viene svolta in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 114/98. Per la comunicazione deve essere utilizzato l’apposito mod.COM5 in triplice copia e firmate in originale. L’inizio attività è soggetta al decorso dei 30 giorni dal ricevimento della medesima da parte del comune solo nel caso di avvio dell’attività nel Comune di riferimento.

L’apposita comunicazione prevista dal citato art. 17 deve essere inviata al comune competente per territorio nel caso di installazione di apparecchi automatici in una nuova struttura; non è soggetta invece alla comunicazione ogni nuova installazione in una struttura già a conoscenza del comune. Una copia del mod.COM.5 va trasmessa anche all’AUSL.

Requisiti

  • I requisiti previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98
  • Per il solo settore alimentare i requisiti professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98

Normativa

  • D. Lgs. 31.03.1998 n. 114
  • L.R. 05.07.1999 n. 14
  • Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio approvato con delibera C.C. n. 20 del 24.03.2000
  • Note Ministero Attività Produttive n. 500254 del 09.01.2001 e n. 513073 del 12.10.2001

Documentazione

  • Comunicazione indirizzata al Comune secondo il Mod. COM5