Vendite di fine stagione e di liquidazione

Modalità

Vendite di fine stagione: riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo dell’anno. Possono essere effettuate in due periodi dell’anno:

  • saldi invernali: primo sabato di gennaio fino al primo sabato di marzo.
  • saldi estivi: primo sabato di luglio fino al primo sabato di settembre

Vendite di liquidazione: sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l’acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento di sede dell’azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.

Le vendite di liquidazione, possono essere effettuate durante tutto l’anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell’attività commerciale, o di cessione dell’azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.

Non è comunque possibile l’effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.Per le vendite di liquidazione la comunicazione al Comune va fatta almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita medesima.

Normativa

D. Lgs. 31.03.1998 n. 114

L.R. 05.07.1999 n. 14

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna del 28.09.1999 n. 1732

Ordinanza sindacale n. 218 del 12.11.99 successivamente modificata con O.S. del 18.12.1999 n. 252

Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio approvato con delibera C.C. n. 20 del 24.03.2000

Deliberazione di GR Emilia Romagna 1.12.2008 n. 2052

Documentazione

Comunicazione indirizzata al Comune secondo i modelli predisposti dall’ ufficio sviluppo economico :

MOD.SALDI e mod. LIQUIDAZIONI.