Vendite sottocosto

Modalità

Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell’art. 15 comma 7 del D. Lgs. 114/98.

Normativa

  • D. Lgs. 31.03.1998 n. 114
  • D.P.R. 06.04.2001 n. 218
  • Circolari Ministero Attività Produttive n. 3528/C del 24.10.2001 e n. 3550/C del 31.07.2002

Documentazione