Vendita presso il domicilio del consumatore

Modalità

Si tratta di una forma speciale di vendita disciplinata dal D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 (Decreto Bersani). Per l’esercizio dell’attività occorre presentare al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della ditta, da redigere su apposita modulistica ministeriale.

La comunicazione va presentata in 3 copie al Comune, che ne trattiene una e ne restituisce all’interessato n. 2 vidimate, delle quali una deve essere presentata entro 30 gg. dall’inizio dell’attività al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e una deve essere conservata dall’interessato perché costituisce il titolo che consente lo svolgimento dell’attività.

Requisiti

  • I requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98
  • Per il solo settore alimentare occorrono i requisiti professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98

Normativa

  • D. Lgs. 31.03.1998 n. 114
  • D. Lgs. 15.01.1992 (in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
  • Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio approvato con delibera C.C. n. 20 del 24.03.2000

Documentazione

  • Comunicazione indirizzata al Comune secondo il MOD. COM. 7
  • In caso di attività nel settore alimentare per i locali (anche utilizzati come deposito) occorre presentare il MODELLO NOTIFICA AUSL ai fini della registrazione dell'attività.