Domanda di rilascio autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)

Descrizione

Si tratta di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante dei prodotti del settore alimentare e non alimentare ai sensi del D.LGS. N. 114 DEL 31.03.1998 (Decreto Bersani) e della L.R. 12 del 26.06.1999; può essere richiesta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Modalità

La domanda per un nuovo rilascio per una autorizzazione di commercio su area pubblica (modulo domanda)viene inviata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, al Sindaco del Comune di residenza o sede legale della Ditta, ed è da redigere su apposita modulistica contenente le seguenti indicazioni:

  • Generalità complete del richiedente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
  • Ragione Sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
  • Codice fiscale e P.IVA;
  • recapito telefonico;
  • indicazione del settore merceologico per il quale si intende effettuare la vendita (alimentare o non alimentare);
  • indicazione della Dichiarazione di Inizio Attività e Relazione tecnica (per la vendita di prodotti del settore alimentare);

Requisiti

Chi richiede l’autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.LGS. 114/98: (Non possono esercitare l’attività commerciale salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione: 1) coloro che sono stati dichiarati falliti;2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto nono colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 3) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 4) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444, 513, 51-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 5) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.)

Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma 5 del D.LGS 114/98 (aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; aver esercitato in proprio per almeno due anni nell’ultimo quinquennio l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; di essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.

Normativa

  • Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, L.R. 12 del 26.06.1999

Documentazione

Nessuno nel caso di ditta individuale, perché il richiedente deve solamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 e qualora la dichiarazione non venga firmata dall’interessato presso l’ufficio ricevente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità;

Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta da una Società viene richiesto fotocopia dell’atto costitutivo della società debitamente registrato.

COSTO

1 marca da Bollo da € 14,62 ( rilascio dell’autorizzazione).