Il diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Il diritto di accesso, in ragione delle sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di promuovere la partecipazione alla stessa dei cittadini, favorirne la trasparenza e pubblicità, nonché agevolare forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di riservatezza, economicità, efficienza, efficacia e buon andamento.

Approfondimenti

Le tipologie di accesso agli atti

Accesso documentale 

Il diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge 241/1990 e s.m.i., che sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Tutti i cittadini “interessati”, secondo quanto definito all’articolo 1, lettera f) del Regolamento hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi detenuti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso documentale è assicurato: 

a) a tutti coloro che abbiano un motivato interesse personale giuridicamente tutelato;

b) ad ogni altra istituzione, associazione, comitato, ente e persona giuridica portatrice di interessi pubblici e diffusi per il tramite di suo rappresentante o primo firmatario;

c) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

L'esercizio del diritto di accesso è assicurato da ciascun ufficio del Comune di Fiorenzuola d’Arda che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Responsabile per il diritto di accesso è il Funzionario Responsabile P.O. del Settore che ha formato il documento amministrativo o che lo detiene stabilmente o il dipendente dallo stesso incaricato a svolgere l’istruttoria e a predisporre l’atto conclusivo del procedimento.

Accesso civico semplice

Il diritto di accesso previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati di pubblicazione obbligatoria nella sezione del sito internet istituzionale che il Comune di Fiorenzuola d’Arda abbia omesso di pubblicare nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, pur avendone l’obbligo ai sensi del citato Decreto trasparenza.

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, attraverso il proprio sito internet, garantisce l’accessibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti che costituiscono obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza.

I Funzionari Responsabili P.O. dei Settori assicurano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Il diritto di accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente e che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito internet istituzionale.

L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione ed è gratuito. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal Decreto Trasparenza e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili e personali.

Responsabile del procedimento di accesso civico semplice è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Fiorenzuola d’Arda, che segnala l’istanza ai Funzionari Responsabili P.O. dei Settori competenti dell’elaborazione/trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato, come disposto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ha ad oggetto tutti i dati, le informazioni e i documenti già formati o detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Chiunque ha il diritto di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Infatti, l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione ed è gratuito, salvo il rimborso degli oneri previsti al successivo art. 37.

Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Funzionario Responsabile P.O. del Settore che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto dell’istanza o il dipendente dallo stesso incaricato. Qualora la richiesta di accesso coinvolga più Settori, il Settore titolato ad istruire e perfezionare la pratica sarà quello avente competenza per materia prevalente. Quest'ultimo Settore provvederà a reperire i documenti e dati detenuti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e a farli avere all'istante.

Tutte gli altri Settori interessati dalla richiesta forniranno la necessaria collaborazione al Settore che istruisce la richiesta per far sì che siano rispettati i termini previsti dalla legge.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024 14:39.28