Consegnare oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

Consegnare oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.

La notizia dell’oggetto ritrovato è diffusa con una pubblicazione sull'albo pretorio del Comune ed eventualmente anche attraverso altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l’elenco degli oggetti ritrovati.

Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile.

Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.

Approfondimenti

Ritrovamento dell'oggetto

Chi ritrova l'oggetto deve presentarsi personalmente in Comune portando con sè un documento d'identità e descrivere dettagliatamente:

  • l'oggetto ritrovato
  • l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.

Il Comune, al momento del ritiro degli oggetti ritrovati:

  • verifica gli oggetti
  • rilascia un verbale di consegna ai ritrovatori
  • trattiene una copia del verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non hanno titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti.

Restituzione dell'oggetto

Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al proprietario purché dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza o attraverso una descrizione dettagliata e particolareggiata dell'oggetto.

Se la custodia degli oggetti smarriti comporta un costo per il Comune, quando l'oggetto è riconsegnato al proprietario o al ritrovatore potrà essere chiesto il rimborso della spesa.

Se il ritrovatore lo chiede, il proprietario deve inoltre pagare a titolo di premio un decimo della somma o del prezzo dell'oggetto ritrovato. Se tale somma o prezzo eccede 5,16 €, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 930).

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si presenti il proprietario, l'oggetto appartiene a chi l'ha ritrovato.
Se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l'oggetto, questo diviene di proprietà del Comune che provvederà all'alienazione dello stesso.

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Aree tematiche: Uffici comunali
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:17.19