Autocertificazione

Dal 1 gennaio 2012 i certificati possono essere presentati solo a PRIVATI; gli organi della Pubblica Amministrazione non possono che accettare l'Autocertificazione.

Cio' comporta che gli Uffici Pubblici ed i gestori di Pubblici Servizi non devono e non possono richiedere al cittadino certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni italiane.

D'altro canto i cittadini non devono piu' chiedere certificati se questi devono essere consegnati ad una Pubblica Amministrazione, in quanto i certificati sono obbligatoriamente emessi con una dizione in calce che ne inibisce l'utilizzo presso una Pubblica Amministrazione o un gestore di pubblici servizi.

IN   SINTESI :

-     le CERTIFICAZIONI rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti  sono valide e utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA I PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione  e i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;

-    le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO  le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

L’Ufficiale d’Anagrafe e gli altri Uffici preposti continuerà quindi a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, DA UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI RAPPORTI FRA PRIVATI, applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

L’esenzione dall’imposta di bollo si ha esclusivamente nel caso in cui il certificato sia destinato a un uso per il quale la normativa in essere preveda l’esenzione dall’imposta stessa.

Il cittadino può sempre rendere autocertificazioni anche quando abbia a che fare con privati: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste Italiane, notai (art. 2, d.P.R. 445). Nel rapporto con il privato, il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo: i privati, infatti, possono accettare l’autocertificazione ma non sono obbligati dalla legge.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, d.P.R. 445) ma non sconta né imposta di bollo né diritto di segreteria e non richiede l’autentica della firma.

A chi rivolgersi