F.A.Q. sulla richiesta di accesso documentale agli atti

Come può essere inviata l’istanza?

Il recapito dell'istanza può essere fatto:

a) di persona o tramite proprio delegato (munito di apposita delega corredata di copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato) mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo del Comune con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o diversamente, allegando il documento d'identità;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento trasmettendo in allegato il documento d'identità;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC) personale e intestata esclusivamente all’istante all’indirizzo di posta certificata del Comune di Fiorenzuola d’Arda, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del richiedente, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

d) mediante posta elettronica all'indirizzo mail dell’ufficio del Comune di Fiorenzuola d’Arda che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; in tale ipotesi l’istante dovrà accertare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell’amministrazione;

e) mediante l’apposita procedura telematica cui è possibile accedere tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Nel caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) (negli ultimi due casi la stessa dovrà essere preventivamente scansionata e allegata in formato pdf), la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata dalla copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell’art. 65, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di cui alle precedenti lettere c) d) ed e), non è necessario allegare copia di un documento di identità personale.

 

In che modalità può essere esercitato il diritto di accesso documentale? 

Il diritto di accesso è esercitato sia in via informale, sia mediante presentazione di istanza formale, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento. Il diritto di accesso si può esercitare in via informale mediante richiesta verbale motivata.

 

Quali sono i dati da indicare nella richiesta?

L’interessato deve:

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e la ricerca;

b) dichiarare le proprie generalità, l’interesse diretto, concreto ed attuale di cui è portatore e dimostrare gli eventuali poteri di rappresentanza di altri.

Ove l’istanza sia errata od incompleta, l'ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione, tramite mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

 

Quali sono i costi dovuti per la richiesta di accesso documentale?

Per il rilascio di atti o documenti amministrativi:

 in forma cartacea è sempre dovuto il rimborso del costo di riproduzione secondo le tariffe stabilite con atto della Giunta, nonché l'imposta di bollo se ed in quanto dovuta;

 in formato elettronico è gratuito salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali, sempre secondo le tariffe stabilite da apposito atto di Giunta; Le tariffe relative al rimborso dei costi di riproduzione sono stabilite con atto dalla Giunta Comunale. La determinazione degli importi si conforma al criterio della sola copertura dei costi forfettizzati del servizio da rendere, tenendo conto delle possibili differenziazioni dei diversi tipi di documenti.

Il pagamento del rimborso è effettuato al momento della presentazione della domanda o della consegna dei documenti.

 

Quali sono i termini per l’esame della richiesta di accesso documentale?

Il procedimento di esame dell'istanza deve concludersi nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della stessa, ovvero, nell’ipotesi di prima presentazione errata o incompleta, il termine finale ricomincia a decorrere dalla presentazione degli elementi integrativi.

Per approfondire:

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato del Comune di Fiorenzuola d’Arda

Titolo II – Articoli 6-23