Comunicazione di coabitazione per assistenza
( L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli alloggi. In nessun caso l'ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto nè costituiscono titolo al subentro. urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2001-08-08;24~art27 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, l'ente proprietario emana apposito provvedimento per autorizzare la coabitazione. Se invece mancano i presupposti, rigetta la domanda dandone comunicazione al richiedente.

Se è accertata la violazione delle disposizioni sulla coabitazione, l'ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dell’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.

Per gli inquilini di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di proprietà non comunale la domanda deve essere presentata direttamente all’ente proprietario.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Accedere al servizio

Moduli da compilare e documenti da allegare
Comunicazione di coabitazione per assistenza
Copia del documento d'identità
Copia del documento d'identità del soggetto ospitato o coabitante
Copia del permesso di soggiorno
Copia della documentazione e certificazioni attestanti tipo e grado di invalidità
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:22.33