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Bando Fondo Affitto 2026 - Contributo economico per il sostegno del pagamento dell'affitto - PRESENTAZIONE DOMANDE ONLINE

BANDO PUBBLICO FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39, DELLA L.R. N. 24/2001-BANDO AFFITTO 2026. CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO.

Data :

21 settembre 2026

Categorie:
Sociale
Bando Fondo Affitto 2026 - Contributo economico per il sostegno del pagamento dell'affitto - PRESENTAZIONE DOMANDE ONLINE
Municipium

Descrizione

BANDO PUBBLICO FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39, DELLA L.R. N. 24/2001-BANDO AFFITTO 2026. 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. 

La Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 758/2026 ha stabilito che dalle ore 12.00 di Martedì 22 Settembre 2026 e fino alle ore 12.00 di Martedì 20 Ottobre 2026 i cittadini potranno presentare autonomamente la domanda di accesso ai contributi solo ed esclusivamente on line tramite accesso alla piattaforma appositamente predisposta, utilizzando il proprio SPID, o CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), al link della Piattaforma regionale che sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell’Area Politiche per l’Abitare:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative 

Al cittadino è richiesto di compilare on line un modulo in cui dovranno essere inseriti i dati previsti (es. dati anagrafici, codice fiscale...). Non dovrà essere allegato nessun documento.

I cittadini che non hanno lo SPID o hanno difficoltà nell’accesso alla piattaforma web regionale potranno concordare un appuntamento contattando il numero telefonico 0523 989400 o scrivendo all’indirizzo mail assistenza@comune.fiorenzuola.pc.it .

Si raccomanda di presentarsi all'appuntamento nel giorno e nel luogo concordato muniti di documento di identità, codice fiscale, ISEE/DSU 2026 e contratto di locazione con registrazione all'Agenzia delle Entrate. 

Possono presentare istanza di contributo i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che sono valutati con riferimento al nucleo familiare ISEE, come definito dal DPCM n.159 del 5/12/2013:

  1. cittadinanza italiana;

oppure

  • cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;

oppure

  • cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

  1. valore ISEE ordinario o corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2026 non superiore a euro € 8.000;

  2. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

oppure

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

  1. incidenza del canone di locazione annuo sull’ ISR (Indicatore della Situazione Reddituale contenuto nell’attestazione ISEE) del nucleo ISEE uguale o maggiore del 25% ovvero: “canone annuo/ISR uguale o maggiore di 0,25; il canone di locazione da prendere a riferimento è quello contenuto nella dichiarazione sostituiva unica (DSU).

Per l’accesso al contributo è necessaria la coesistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.

2 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE presenti nel corso dell’anno 2026:

  • avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 (“Fondo regionale Emergenza abitativa”);

  • avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 (“Fondo Inquilini morosi incolpevoli”);

  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

  • essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di “futura vendita” oppure con “proprietà differita”;

  • essere assegnatari di un alloggio nell’ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 960/2023) oppure nell’ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;

  • essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (deliberazioni della Giunta Regionale n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);

  • essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50% (percentuale complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio) su unità immobiliari ad uso residenziale poste sul territorio della Regione Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

  • il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

  • il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Si informa che a differenza del bando anno 2024, non risultano essere più motivo di esclusione di partecipazione al Bando:

  • l’avere ricevuto dalla Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) un sostegno economico al diritto allo studio universitario finalizzato, anche solo per una quota, al pagamento della locazione (ad esempio, borsa di studio per studenti “fuori sede” etc.);

  • l’essere percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l’Assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B);

Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale, contenuto nell’attestazione ISEE) del nucleo ISEE.

Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con ISR del nucleo ISEE più basso. 

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali e di ISR dei nuclei ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda con ISEE più basso. 

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali, di ISR dei nuclei ISEE uguali e di ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda il cui richiedente è anagraficamente più giovane.

Nel caso di valori di incidenza canone/ISR uguali, di ISR dei nuclei ISEE uguali, di ISEE uguali e di età anagrafica uguale, avrà la precedenza la domanda con data di invio cronologicamente anteriore.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo concedibile è calcolato secondo i seguenti due scaglioni:

Incidenza canone di locazione annuo/ISR del nucleo ISEE

Contributo

Dal 25% e fino al 40% compresi

20% del canone annuo

per un massimo di € 1.500,00

Oltre il 40%

25% del canone annuo

per un massimo di € 2.000,00

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo. 

Sarà possibile liquidare il contributo al proprietario dell’alloggio in presenza di una delle seguenti condizioni: 

  • il soggetto beneficiario ha richiesto espressamente che la liquidazione avvenga a favore del proprietario della abitazione;

  • in caso di morosità accertata, il contributo sia erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità.

 

Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2026, 10:18

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